ECOBONUS
Chi può beneficiare dell’incentivo?
Tutti i contribuenti che sostengono le spese di riqualificazione energetica e che posseggono un diritto reale sulle unità immobiliari costituenti l’edificio;
Per quali edifici è possibile beneficiare dell’incentivo?
Tutti gli edifici che, alla data della richiesta di detrazione, risultino “esistenti” ossia accatastati o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi e “riscaldati” ossia dotati di impianto termico.
Quanto incentivo mi spetta?
La detrazione spettante è pari al 65% delle spese sostenute con un limite massimo pari a € 60.000 per unità immobiliare e si recupera in 10 anni dalla dichiarazione dei redditi, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento di cui all’allegato I del Decreto 6 Agosto 2020. In alternativa, ai sensi dell’articolo 121 della Legge 77/2020, sarà possibile cedere il credito fiscale maturato ad altri soggetti compresi gli istituti di credito o esercitare l’opzione dello sconto in fattura operato direttamente dal fornitore/installatore.
-
Come devono essere pagate le spese per l’intervento?
-
Le spese relative all’intervento dovranno essere pagate tramite bonifico bancario specifico per le detrazioni fiscali per interventi di Riqualificazione Energetica, il riferimento normativo è: “Intervento di Riqualificazione Energetica ai sensi della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.e i.”